Art. 8.
(Garanzia contro i rischi e copertura assicurativa).

      1. I rischi derivanti dalla gestione di impianti di produzione di energia elettrica sono coperti da assicurazione in conformità a quanto previsto dalla legislazione nazionale vigente in materia nonché dalla normativa comunitaria e internazionale alla quale l'Italia ha dato esecuzione.
      2. In caso di realizzazione degli impianti di produzione di energia elettrica da parte dello Stato, delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, che accrescono la competitività internazionale delle attività produttive italiane, la SACE SpA - Istituto per i servizi assicurativi del commercio estero provvede ad assicurare i rischi di carattere catastrofico, economico e commerciale che potrebbero verificarsi durante l'esecuzione dei lavori.